
L'OMISSIONE DI SOCCORSO IN CASO DI SINISTRO STRADALE
Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 27 aprile 2017 ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano con cui X. X. è stato assolto dai reati di cui di cui all'art. 189, commi 6^ e 7^ C.d.S.
, ritenendolo responsabile per il solo reato di cui al 6^ comma e condannandolo alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna, applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi, per non aver ottemperato all'obbligo di fornire le proprie generalità alla vittima del sinistro da lui provocato.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore affidandolo a due motivi, unitariamente esposti.
3. Lamenta il vizio di cui all'art. 606, comma 1^ lett. e), sotto distinti profili ed in particolare: per avere la sentenza ritenuto configurabile il reato, nonostante l'X. X. fosse immediatamente sceso dall'auto per prestare soccorso al ciclista, caduto a causa dell'improvvisa apertura della portiera dell'auto, fermandosi per oltre due minuti e ciò nonostante il ciclista non avesse richiesto alcuna assistenza accettando, invece, la somma di cento euro per i danni subiti dalla bicicletta. Rileva di non avere fornito le proprie generalità solo in quanto non richiesto dal conducente del velocipede, al quale egli aveva nondimeno parlato, non solo accertandosi della mancata necessità di cure, ma offrendogli il risarcimento del danno per i danni patiti dalla bici. L'allontanamento, dunque, valutato ex ante non può configurarsi come condotta dolosa, neppure sotto il profilo del dolo eventuale, perché la parte offesa, costituitasi parte civile, non aveva dimostrato di voler conoscere le sue generalità, limitandosi ad accettare la somma di denaro offerta risarcimento del danno materiale relativo in mezzo ed andandosene a piedi, con ciò dimostrando che la situazione era definitivamente risolta. Sicché la mancata identificazione dell'X. X. al momento del sinistro, non poteva integrare la fattispecie di reato di fuga, tanto più che nessuno degli astanti aveva contattato le forze dell'ordine o i soccorsi, così determinando la necessità di trattenersi sul luogo al fine di essere identificato. Dunque, la corte d'appello, mal interpretando l'art. 189 C.d.S., comma 6^, che impone l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile suo comportamento, l'obbligo di fermarsi, amplia i confini della norma financo oltre la responsabilità oggettiva. E ciò perché impone all'agente non solo di creare una situazione adeguata all'identificazione- qual è stata quella tenuta dell'imputato che si fermò a parlare con la vittima- ma anche di adottare un comportamento attivo per essere identificato, oltre la volontà della stessa vittima e oltre le circostanze oggettive verificatesi, in quanto il ferito non era tale, né erano attese le forze dell'ordine o i soccorsi, ritenuti inutili dalla stessa persona coinvolta.
Osserva che al più la condotta dell'X. X. può essere inscritta al più alla previsione del comma 4^ dell'art. 189 C.d.S., riguardante la situazione che si realizza nel caso del mancato scambio di generalità ai fini risarcitori- che stabilisce la mera sanzione amministrativa.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che la sentenza chiarisce come l'identificazione dell'imputato sia avvenuta attraverso un'indagine aperta a seguito della richiesta di cure al Pronto Soccorso, presso il quale la vittima del sinistro si era recata dopo circa cinque ore dall'accaduto, tramite l'esame delle riprese di una telecamera di sorveglianza posta proprio sui luoghi, attraverso la quale veniva identificata l'auto e misurato il tempo della sosta in circa due minuti.
3. Deve, altresì, ricordarsi che "Nel reato di fuga il dolo investe essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone, e non anche l'esistenza di un effettiva lesione per le stesse (Cass., Sez. IV, 3/6/2009, n. 34335; fra le altre conformi, Sez. VI, 16/2/2010, n. 21414). Si tratta di un reato omissivo di pericolo che "si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge".
4. La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta consistente nello scendere dall'auto dopo l'urto, per sincerarsi delle condizioni della persona investita, non possa sottrarsi alla valutazione della penale responsabilità e ciò neanche allorquando l'interessato ritenuta l'assenza di lesioni ed offra il risarcimento dei danni alle cose, perché l'allontanamento impedendo la propria identificazione costituisce "quantomeno...accettazione del rischio". Tanto più che, secondo la Corte, il ciclista non fu in grado di rialzarsi immediatamente e che dopo essersi allontanato nell'immediatezza, l'imputato fece ritorno sul luogo del sinistro poiché "un astante inveì contro di lui", tanto che il suo ritorno può essere considerato solo come tentativo di tacitare la vittima.
5. Non può, tuttavia, non essere valutato il comportamento tenuto dall'investitore che lungi dal fuggire è tornato, dopo essersi allontanato, sul luogo del sinistro, proprio allo scopo di verificare le condizioni della persona investita.
Una simile condotta, infatti, non può considerarsi integrante la fattispecie di cui all'art. 189 comma 1^ e 6^ C.d.S., perché contrariamente alla condotta ivi descritta l'imputato allontanatosi è ritornato a sincerarsi delle condizioni del ciclista che, con manovra improvvida, aveva fatto cadere per terra. In questo caso, d'altro canto, non si tratta della mancata prestazione di assistenza, di cui all'art. 189 comma 7^, reato dal quale l'imputato è stato assolto, ma della valutazione della condotta dell'imputato di sottrarsi volontariamente all'identificazione, circostanza che appare smentita proprio dal suo ritorno immediato sui luoghi che assicura l'ottemperanza all'obbligo fermarsi. La breve durata della sosta del soggetto che ritorna sul luogo non dimostra di per sé, in alcun modo, l'intenzione di evitare l'identificazione, perché essa è accompagnata dal comportamento attivo del soggetto investito che accetta il risarcimento alle cose, senza mostrare interesse all'individuazione dell'autore del sinistro, ponendo peraltro in essere una condotta che per il suo contenuto consente al soggetto obbligato di rappresentarsi l'insussistenza della necessità di intervento e la non necessità di un ulteriore risarcimento.
6. Ora, la tutela assicurata dalla previsione di cui all'art. 189 comma 6^, riguarda la necessità di fermarsi finalizzata all'obbligo di prestare assistenza, secondo la previsione del comma 1^ della medesima norma, perché certo non impone di fermarsi semplicemente a constatare l'accaduto, ma, da un lato, quello di consentire la ricostruzione del sinistro e dall'altro quello di verificare la necessità di prestare assistenza, il cui mancato assolvimento è sanzionato dal successivo settimo comma. Ma, qualora l'obbligo di fermata venga adempiuto e la stessa vittima non solo escluda la necessità di soccorsi non mostrando segni esteriori di danno alla persona, accettando il risarcimento del danno alle cose, non può ritenersi integrato il dolo del reato nella condotta di chi a quel punto si allontani, nel convincimento, corroborato dall'atteggiamento assunto dal danneggiato, di avere adempiuto all'obbligo. E ciò, perché risarcito il danno materiale ed esclusi danni diversi, non vi è neppure la necessità di provvedere successivamente alla ricostruzione del sinistro.
7. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Per questi motivi
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso, il 6 marzo 2018.
Categorie
Ultimi articoli
I più letti
- PATENTE STRANIERA FALSA, NON E’ REATO SE NON SAREBBE COMUNQUE VALIDA, SALVO CHE…
- RICORSO DELL’ANALFABETA, LA “X” NON VALE
- VEICOLI: INCAUTO AFFIDAMENTO OD OMESSA CUSTODIA - PROVA DELLA VOLONTÀ CONTRARIA
- PROPRIETA’ DEL VEICOLO, SI TRASFERISCE COL CONSENSO E NON SERVE L’ANNOTAZIONE AL PRA
- Guida in stato di ebbrezza: accertamento mediante etilometro - volume insufficiente